Insegnanti di sostegno tappabuchi?

La Direzione Scolastica Regionale della Puglia vieta alle scuole di utilizzare gli insegnanti di sostegno come supplenti, per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.
I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come tappabuchi per sostituire i colleghi assenti.
La funzione di questi insegnanti, infatti, è quella di consentire l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. E non possono essere distratti da questa importante mansione per fonteggiare altre esigenze di servizio. E’ quanto si evince da una nota emanata dalla direzione generale dell’ufficio scolastico regionale della Puglia l’11 settembre scorso (AOODRPU prot. n. 7938).
Si tratta di un precedente interpretativo autorevole, che può essere fatto valere dagli interessati in sede di contenzioso anche giurisdizionale.
L’ufficio ha spiegato ai dirigenti scolastici, alle associazioni e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili che l’insegnante di sostegno è lo strumento attraverso il quale lo stato realizza l’interesse pubblico all’integrazione scolastica dei disabili. E siccome l’integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, l’amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalla sue funzioni istituzionali.

 La direttiva è stata emanata, infatti, proprio per evitare il protrarsi della prassi (peraltro diffusa su tutto il territorio nazionale) di utilizzare il personale docente assegnato su posti di sostegno per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.

Una prassi illeggittima che priva del diritto allo studio gli stessi alunni disabili, che con la loro presenza determinano l’assegnazione in organico del docente di sostegno. Salvo poi esserne privati per motivi del tutto estranei al fine per cui l’assegnazione viene effettuata.

 La direzione regionale, inoltre, ha sgombrato il campo dagli equivoci che si sono accumulati nel corso degli anni per effetto di una intepretazione a maglie larghe dell’articolo 13 della legge 104/92: il dispositivo che definisce lo stato del docente di sostegno qualificandolo docente della classe, ciò perché si tratta di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti cosiddetti curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
In tale ottica si collocano le circolari dell’USP di Roma (n. 153 del 13.10.1997) e quella di Napoli del 30.3.1998(n. 202, prot. 17337).

Ma l’USP di Padova fa di più, sottolinea che, in ogni caso, non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l’integrazione scolastica di alunni in tale situazione.

 CIRCOLARE DELL’ USP (ex CSA) di Padova

La nota dell’ USP (ex CSA) di Padova sull’utilizzo dei docenti di sostegno, aggiunge un importante chiarimento sulle sostituzioni quando assente l’alunno disabile seguito dal docente di sostegno, che prioritariamente deve seguire, il dirigente in questa nota risponde ad una lettera.

PROT. N. 000447/C24  – dal CSA di Padova, 26 gennaio 2006

Oggetto: Insegnanti di sostegno e sostituzione di colleghi assenti.

In riferimento alla nota della S. V. del 7 gennaio in relazione all’oggetto, ribadendo il parere sulla non correttezza della procedura che vede la sostituzione dei docenti assenti con il docente di sostegno, quest’ufficio ha già chiarito con la propria circolare del 6 maggio 2004, prot. n. 018548/c24, quanto le norme in questione stabiliscano circa tale eventualità.  Tuttavia, fatto salvo il principio della correttezza delle relazioni professionali tra dirigenti scolastici, docenti, e utenza, nonché il fine ultimo di ogni azione educativa che è il bene dell’alunno, si è convenuto che possa essere tollerata la sostituzione del docente assente da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell’alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l’appartenenza allo stesso consiglio di classe.  Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi.

In merito a quanto sostenuto dalla S.V., relativamente al fatto che non vi sia nessun altro che “può valutare il disagio dei ragazzi diversamente abili meglio del docente di sostegno” tale consapevolezza, può risultare, da un lato, lo strumento attraverso cui motivare la non adeguatezza della soluzione rappresentata dal capo d’istituto, a cui peraltro, non dovrebbero mancare le conoscenze per una simile valutazione.

Da un altro lato però, sembra sostanziare il motivo per cui, spesso, da parte dei docenti di sostegno viene lamentata la solitudine in cui vengono lasciati dai colleghi nel seguire l’alunno disabile. Pertanto, come suggeriscono tutte le norme sull’integrazione scolastica, non è che nella pratica della condivisione tra tutte le figure coinvolte, dirigente, docenti curriculari, sostegno, assistenti ecc. la soluzione delle problematiche riguardanti la effettiva presa in carico dell’alunno disabile e della classe e che trova, negli spazi e nei tempi destinati alla programmazione degli interventi, la sua collocazione ideale.

In ogni caso, salvo l’assenza degli alunni disabili seguiti, nonché l’impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili, non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l’integrazione scolastica di alunni in tale situazione. Si auspica che con questo ulteriore parere, i dirigenti scolastici abbiano modo di evitare ai docenti di sostegno simili segnalazioni.

Il Dirigente

Dr.ssa Francesca Sabella

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Tratto da: http://www.sostegno.blogscuola.it/?p=382

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Gli alunni disabili non possono essere privati del loro aiuto


I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come tappabuchi per sostituire i colleghi assenti.
La funzione di questi insegnanti, infatti, è quella di consentire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. E non possono essere distratti da questa importante mansione per fonteggiare altre esigenze di servizio. E' quanto si evince da una nota emanata dalla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale della Puglia l'11 settembre scorso (AOODRPU prot. n. 7938).

La nota, che è stata diffusa in forma di direttiva, è un atto di indirizzo e coordinamento che ha effetti imperativi solo per le istituzioni scolastiche della Puglia.

Ma può essere utile per orientare anche i dirigenti scolastici del resto della penisola. Se non altro perché si tratta di un precedente interpretativo autorevole, che potrebbe essere fatto valere dagli interessati in sede di contenzioso anche giurisdizionale.

L'ufficio ha spiegato ai dirigenti scolastici, alle associazioni e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili che l'insegnante di sostegno è lo strumento attraverso il quale lo stato realizza l'interesse pubblico all'integrazione scolastica dei disabili. E siccome l'integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, l'amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalla sue funzioni istituzionali utilizzandolo per le supplenze. La direttiva è stata emanata, infatti, proprio per evitare il protrarsi della prassi (peraltro diffusa su tutto il territorio nazionale) di utilizzare il personale docente assegnato su posti di sostegno per l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi. Una prassi illeggittima che priva del diritto allo studio gli stessi alunni disabili, che con la loro presenza determinano l'assegnazione in organico del docente di sostegno. Salvo poi esserne privati per motivi del tutto estranei al fine per cui l'assegnazione viene effettuata. La direzione regionale, inoltre, ha sgombrato il campo dagli equivoci che si sono accumulati nel corso degli anni per effetto di una intepretazione a maglie larghe dell'articolo 13 della legge 104/92: il dispositivo che definisce lo stato del docente di sostegno qualificandolo docente della classe. Prima di tutto perché, l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap è assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, «il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall'amministrazione scolastica».

E poi perché, relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe «non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario», si legge nel provvedimento, «dalla circostanza che l'articolo 13, comma 6, legge 104/92 faccia riferimento alla contitolarità della classe».

Ciò perché si tratta di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti cosiddetti curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.

Il provvedimento dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia si inquadra in un vero e proprio filone interpretativo, che finora non ha coinvolto l'amministrazione centrale. In tale ottica si collocano le circolari del provveditorato agli studi di Roma (n. 153 del 13.10.1997) e quella del provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998(n. 202, prot. 17337).

E infine la più recente nota del centro servizi amministrativi di Padova del 26 gennaio 2006 laddove si dice che «in ogni caso, salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti o l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili , non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione».

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Tratto da:
http://bru64.altervista.org/forum/viewtopic.php?t=5656&sid=759db431c17e650b0c592ba31664013e

 

D'altra parte lo stesso ministero dell'istruzione, con le linee Guida per l'Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità (prot. 4274 del 4.8.09) ha chiarito che «…l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto». Il principio della infungibilità della prestazione del docente di sostegno, affermato dall'amministrazione centrale in tale provvedimento, si collega peraltro al diritto all'integrazione scolastica di cui alla legge 104/92 e, più in generale, al diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato (art. 34). In attuazione di tali principi, gli uffici scolastici, autonomamente, si sono espressi escludendo la possibilità di distrarre il docente di sostegno dal proprio compito istituzionale. In particolare, l'ufficio scolastico regionale per la Puglia (AOODRPU Prot. n. 7938 dell'11 settembre 2008), ha spiegato che il docente di sostegno non può essere utilizzato per supplenze, sia nella propria che in altre classi, mentre l'ufficio scolastico provinciale di Vicenza (prot. Nr 4152 dell'11.3.2010) ritiene che le supplenze non possano essere disposte in altre classi, dichiarando legittimo l'utilizzo in supplenze nella classe di titolarità. Infine, l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ha escluso semplicemente, che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze in presenza dell'alunno disabile a lui affidato.

Tratto da:  http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=print&sid=241416

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L'insegnante di sostegno non può ASSOLUTAMENTE fungere da tappabuchi per sostituire i colleghi assenti quando c'è il disabile.

La funzione dell'insegnante di sostegno, infatti, è quella di consentire l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. E non può essere distratto da questa importante mansione per fronteggiare altre esigenze di servizio.

L’integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, l’amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalla sue funzioni istituzionali. A ulteriore chiarimento della questione si faccia riferimento alle circolari dell’USP di Roma (n. 153 del 13.10.1997) di Napoli del 30.3.1998(n. 202, prot. 17337) e di Padova PROT. N. 000447/C24, 26 gennaio 2006.

http://genitoritosti.forumup.it/about518-genitoritosti.html

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